La questione dei funerali concessi a mafiosi o "celebri malviventi" , è qualcosa che ciclicamente torna su i giornali , generando la solita ondata di scandalo del mondo laico .
Ma cosa dice la Chiesa a tal proposito , quali sono le Sue indicazioni ?
Ci verrà in aiuto un documento della CdF del 1973
I Padri della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede nell’Assemblea Plenaria dei giorni 14-15 novembre 1972 circa la sepoltura ecclesiastica hanno decretato che non siano più vietate le esequie ai peccatori manifesti, se prima della morte hanno dato qualche segno di penitenza e se è evitato il pubblico scandalo degli altri fedeli.
Il Santo Padre Paolo VI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto il 17 novembre 1972, ha ratificato, ha approvato e ha comandato che sia pubblicata la predetta decisione dei Padri, abrogando per quanto è necessario il can. 1240 par. 1 e nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Roma, 20 settembre 1973.
Come possiamo ben vedere , i funerali a "pubblici peccatori" possono essere concessi a patto che il peccatore abbia mostrato segni di penitenza e che allo stesso tempo il rito delle esequie non generi scandalo tra i fedeli.
Precisiamo come lo scandalo , deve essere evitato non nel mondo laico , quanto tra i fedeli!
Ma cosa dice la Chiesa a tal proposito , quali sono le Sue indicazioni ?
Ci verrà in aiuto un documento della CdF del 1973
Decreto sulla sepoltura ecclesiastica
per i peccatori manifesti
per i peccatori manifesti
I Padri della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede nell’Assemblea Plenaria dei giorni 14-15 novembre 1972 circa la sepoltura ecclesiastica hanno decretato che non siano più vietate le esequie ai peccatori manifesti, se prima della morte hanno dato qualche segno di penitenza e se è evitato il pubblico scandalo degli altri fedeli.
Il Santo Padre Paolo VI, nell'Udienza concessa al sottoscritto Prefetto il 17 novembre 1972, ha ratificato, ha approvato e ha comandato che sia pubblicata la predetta decisione dei Padri, abrogando per quanto è necessario il can. 1240 par. 1 e nonostante qualsiasi disposizione contraria.
Roma, 20 settembre 1973.
Come possiamo ben vedere , i funerali a "pubblici peccatori" possono essere concessi a patto che il peccatore abbia mostrato segni di penitenza e che allo stesso tempo il rito delle esequie non generi scandalo tra i fedeli.
Precisiamo come lo scandalo , deve essere evitato non nel mondo laico , quanto tra i fedeli!