....Nel Cristo Dio fatto uomo , troviamo il sostegno per la nostra debolezza e le risorse per raggiungere la perfezione. L'umanità di Cristo ci rimette in piedi , la sua condiscendenza ci prende per mano , la sua divinità ci fa giungere alla méta....


S.Agostino

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sabato 25 maggio 2013

Storia del "seminario"

Nascita dei seminari


Sarebbe interessante approfondire i "perchè" di una struttura , il seminario , che spesso appare quasi immotivata , alcuni parlano di abolirla , di modificarla , ma nessuna di queste persone a quanto pare ne ha compreso a fondo la sua utilità , e la sua importanza per l'intera Chiesa.

Pubblichiamo a seguire un documento , di rilevanza storica notevole , tale estratto del concilio tridentino , rappresenta infatti la prima indicazione che la Chiesa da circa l'istituzione del seminario.

Il perchè della creazione dei seminari , consiste nell'esigenza di formare cristianamente i candidati al sacerdozio , prima di allora infatti era molto "semplice" essere ordinati sacerdoti e spesso si poteva diventare sacerdoti senza avere una corretta formazione cristiana.

Il Concilio di Trento , ovvia a questo problema , imponendo la creazione di questi seminari in cui la formazione culturale , sociale e religiosa del candidato venisse curata meticolosamente.






Canone XVIII (Sessione XXIII)

Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo (373) e se non sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano completamente dell’uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.

Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della chiesa. Il concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa.

Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio.

Perché, poi, possano essere istruiti più facilmente nella disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre la veste clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e le altre conoscenze utili; attenderanno con ogni attenzione allo studio della sacra scrittura, dei libri ecclesiastici, delle omelie dei santi, al modo di amministrare i sacramenti, - specie per ascoltare le confessioni, - e impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.

Il vescovo procuri che ogni giorno assistano al sacrificio della messa; che almeno ogni mese si confessino, e secondo il giudizio del confessore, ricevano il corpo del nostro signore Gesù Cristo e che nei giorni festivi servano in cattedrale e nelle altre chiese del luogo: cose tutte, insieme ad altre opportune e necessarie a questo riguardo, che i singoli vescovi stabiliranno col consiglio dei due canonici più anziani e di maggior criterio, che essi eleggeranno come lo Spirito santo suggerirà loro. Questo consilio si darà da fare con visite frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate. Essi puniranno severamente i caratteri difficili e incorreggibili e quelli che propagano cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni impedimento e porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa essere adatta a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.

Per costruire l’edificio del collegio, per dare un compenso ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese, oltre ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all’educazione e al mantenimento dei fanciulli, che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di questo seminario -, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal vescovo e l’altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della città, la cui elezione spetti per uno al vescovo e per l’altro al clero, detrarranno una parte delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato, di qualsiasi ordine, - anche regolare -, qualità o condizione essi fossero; ed inoltre degli ospedali che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo la costituzione del concilio di Vienne Quia contingit (374), di ogni beneficio, anche regolare, di qualsiasi diritto di patronato o esente o di nessuna diocesi o annesso ad altre chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi altro luogo pio, anche esente. Detrarranno una parte anche dalle fabbriche delle chiese ed altri luoghi pii e da qualsiasi altro reddito e provento ecclesiastico, anche di altri collegi (in cui, tuttavia, non vi siano attualmente seminari di alunni e di maestri per promuovere il comune bene della chiesa: il concilio, infatti, ha voluto che questi fossero esenti, salvo per i redditi eccedenti al conveniente sostentamento degli stessi seminari), o di corporazioni o confraternite - che in alcuni luoghi sono dette scuole - di tutti i monasteri, ma non dei mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, da cui sogliono essere pagati sussidi ecclesiastici, e ai soldati di qualsiasi milizia ed ordine (eccettuati soltanto i frati di S. Giovanni di Gerusalemme).

Essi applicheranno e incorporeranno a questo collegio la parte così detratta, assieme ad alcuni benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità, o anche i prestimoni, o quelle che sono dette porzioni prestimoniali, anche prima che si rendano vacanti, naturalmente senza pregiudizio del culto divino e di quelli che le hanno.

Ciò abbia luogo anche se i benefici sono riservati. Né queste unioni ed aggiunte potranno esser sospese o impedite in alcun modo per la rinuncia degli stessi benefici; ma sortiranno assolutamente il loro effetto, non ostante qualsiasi vacanza, - anche nella curia romana -, e qualsiasi costituzione.

I possessori dei benefici, delle dignità, dei personati, e di tutti e singoli quegli enti che sono stati nominati poco fa, siano costretti dai vescovi a pagare questa porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri mezzi del diritto, non solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per caso pagare ad altri da questi frutti, ritenendo, tuttavia, "pro rata" quanto essi dovranno pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se lo crederanno, dell’aiuto del braccio secolare. Tutto ciò, - per quanto riguarda tutte e singole le prescrizioni suddette - non ostante qualsiasi privilegio, esenzione (anche se dovessero richiedere una deroga particolare), consuetudine, anche immemorabile, appello, citazione, che avesse forza di impedire l’esecuzione.

Nel caso, poi, che, mandate ad effetto queste unioni, - o anche in altra maniera - il seminario in tutto o in parte venga a trovarsi provvisto, allora la porzione detratta ai singoli benefici, come descritto sopra, sarà condonata in tutto o in parte dal vescovo, come la cosa esigerà.

Se in questa erezione e conservazione del seminario i prelati delle chiese cattedrali e delle altre chiese maggiori fossero negligenti e si rifiutassero di pagare la loro porzione, l’arcivescovo dovrà riprendere severamente il vescovo, il sinodo provinciale dovrà riprendere l’arcivescovo e quelli a lui superiori e costringerli a fare tutto ciò che è stato detto e farà in modo, con ogni diligenza, che quest’opera santa e pia, dovunque si possa, venga realizzata.

Il vescovo, poi, si faccia fare ogni anno una relazione sui redditi di questo seminario, presenti due membri del capitolo ed altre due persone scelte dal clero della città. Inoltre, perché con minore spesa si possa provvedere all’istituzione di tali scuole, il santo sinodo stabilisce che i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari costringano e spingano in ogni modo - anche col togliere loro i frutti - quelli che hanno cattedre di insegnamento oppure l’ufficio di lettore o di insegnante, ad insegnare in queste scuole a quelli che devono essere istruiti: personalmente se sono capaci, altrimenti per mezzo di sostituti adatti, scelti da loro stessi e approvati dagli ordinari. Se a giudizio del vescovo questi non fossero degni, nominino un altro che sia degno, senza alcun diritto di appello. Se fossero negligenti nel far ciò, lo nomini lo stesso vescovo. Essi insegneranno quello che al vescovo sembrerà opportuno.

Per l’avvenire, poi, gli uffici e dignità attinenti all’insegnamento non siano conferiti se non ai dottori o ai maestri, o ai licenziati in sacra scrittura o in diritto canonico o a persone idonee e disponibili ad adempiere questo ufficio personalmente. Ogni provvista fatta in modo diverso sia nulla ed invalida. Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.

Se poi in qualche provincia le chiese fossero tanto povere, da non potersi erigere, in qualcuna, il collegio, il sinodo provinciale o il metropolita con i due suffraganei più anziani farà in modo che nella chiesa metropolitana o nella chiesa più comoda della provincia, con i frutti di due o più chiese - in ciascuna delle quali il collegio non potrebbe essere facilmente costituito - vengano eretti uno o più collegi, come giudicherà opportuno, dove i fanciulli di quelle chiese siano educati.

Nelle chiese, invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo potrà avere uno o più seminari, come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno dipendere in tutto e per tutto da quello eretto e costituito nella città.

Per ultimo, se per le unioni, per la tassazione o assegnazione e incorporazione delle porzioni o per qualsiasi altro motivo, sorgesse qualche difficoltà, per cui la costituzione e la conservazione di questo seminario potrebbe esserne impedita o resa difficile, il vescovo e i deputati per questo problema o il sinodo provinciale, a seconda degli usi della regione, della qualità delle chiese e dei benefici, - limitando anche o aumentando quanto sopra abbiamo prescritto, se fosse necessario - potranno determinare e prendere ogni singolo provvedimento che sembrerà necessario ed opportuno al felice progresso di questo seminario.

Decreto sul giorno della futura sessione e sulle materie che in essa saranno trattate.

Lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice la prossima futura sessione per il giorno sedici del mese di settembre. In essa si tratterà del sacramento del matrimonio e di altri argomenti, se vi saranno questioni relative alla dottrina della fede, che possano essere portate a conclusione. Si tratterà anche delle provviste dei vescovati, delle dignità e degli altri benefici ecclesiastici e dei diversi articoli della riforma.
QUI tutti i documenti del concilio tridentino