Nascita dei seminari
Sarebbe interessante approfondire i "perchè" di una struttura , il seminario , che spesso appare quasi immotivata , alcuni parlano di abolirla , di modificarla , ma nessuna di queste persone a quanto pare ne ha compreso a fondo la sua utilità , e la sua importanza per l'intera Chiesa.
Pubblichiamo a seguire un documento , di rilevanza storica notevole , tale estratto del concilio tridentino , rappresenta infatti la prima indicazione che la Chiesa da circa l'istituzione del seminario.
Il perchè della creazione dei seminari , consiste nell'esigenza di formare cristianamente i candidati al sacerdozio , prima di allora infatti era molto "semplice" essere ordinati sacerdoti e spesso si poteva diventare sacerdoti senza avere una corretta formazione cristiana.
Il Concilio di Trento , ovvia a questo problema , imponendo la creazione di questi seminari in cui la formazione culturale , sociale e religiosa del candidato venisse curata meticolosamente.
Sarebbe interessante approfondire i "perchè" di una struttura , il seminario , che spesso appare quasi immotivata , alcuni parlano di abolirla , di modificarla , ma nessuna di queste persone a quanto pare ne ha compreso a fondo la sua utilità , e la sua importanza per l'intera Chiesa.
Pubblichiamo a seguire un documento , di rilevanza storica notevole , tale estratto del concilio tridentino , rappresenta infatti la prima indicazione che la Chiesa da circa l'istituzione del seminario.
Il perchè della creazione dei seminari , consiste nell'esigenza di formare cristianamente i candidati al sacerdozio , prima di allora infatti era molto "semplice" essere ordinati sacerdoti e spesso si poteva diventare sacerdoti senza avere una corretta formazione cristiana.
Il Concilio di Trento , ovvia a questo problema , imponendo la creazione di questi seminari in cui la formazione culturale , sociale e religiosa del candidato venisse curata meticolosamente.
Canone XVIII (Sessione XXIII)
Gli adolescenti, se
non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo (373) e se non
sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che
cattive abitudini si impadroniscano completamente dell’uomo, non sono capaci di
perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto
grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo sinodo
stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori
di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi,
siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella
disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e
diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio
scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.
Siano ammessi in
questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo
matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e
volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della
chiesa. Il concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri,
senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino
inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa.
Il vescovo dividerà
questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero,
la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà
opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne
lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di
quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo
seminario di ministri di Dio.
Perché, poi, possano
essere istruiti più facilmente nella disciplina ecclesiastica, prenderanno
subito la tonsura e indosseranno sempre la veste clericale; impareranno la grammatica,
il canto, il computo ecclesiastico e le altre conoscenze utili; attenderanno
con ogni attenzione allo studio della sacra scrittura, dei libri ecclesiastici,
delle omelie dei santi, al modo di amministrare i sacramenti, - specie per
ascoltare le confessioni, - e impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.
Il vescovo procuri
che ogni giorno assistano al sacrificio della messa; che almeno ogni mese si
confessino, e secondo il giudizio del confessore, ricevano il corpo del nostro
signore Gesù Cristo e che nei giorni festivi servano in cattedrale e nelle
altre chiese del luogo: cose tutte, insieme ad altre opportune e necessarie a
questo riguardo, che i singoli vescovi stabiliranno col consiglio dei due
canonici più anziani e di maggior criterio, che essi eleggeranno come lo
Spirito santo suggerirà loro. Questo consilio si darà da fare con visite
frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate. Essi puniranno
severamente i caratteri difficili e incorreggibili e quelli che propagano
cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni impedimento e
porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa essere adatta
a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.
Per costruire l’edificio del collegio, per dare un compenso
ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese,
oltre ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all’educazione e al
mantenimento dei fanciulli, che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di
questo seminario -, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi
vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal
vescovo e l’altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della
città, la cui elezione spetti per uno al vescovo e per l’altro al clero,
detrarranno una parte delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di
qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato,
di qualsiasi ordine, - anche regolare -, qualità o condizione essi fossero; ed
inoltre degli ospedali che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo
la costituzione del concilio di Vienne Quia contingit (374), di ogni
beneficio, anche regolare, di qualsiasi diritto di patronato o esente o di
nessuna diocesi o annesso ad altre chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi
altro luogo pio, anche esente. Detrarranno una parte anche dalle fabbriche
delle chiese ed altri luoghi pii e da qualsiasi altro reddito e provento
ecclesiastico, anche di altri collegi (in cui, tuttavia, non vi siano
attualmente seminari di alunni e di maestri per promuovere il comune bene della
chiesa: il concilio, infatti, ha voluto che questi fossero esenti, salvo per i
redditi eccedenti al conveniente sostentamento degli stessi seminari), o di
corporazioni o confraternite - che in alcuni luoghi sono dette scuole - di
tutti i monasteri, ma non dei mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo
appartenenti ai laici, da cui sogliono essere pagati sussidi ecclesiastici, e
ai soldati di qualsiasi milizia ed ordine (eccettuati soltanto i frati di S.
Giovanni di Gerusalemme).
Essi applicheranno e
incorporeranno a questo collegio la parte così detratta, assieme ad alcuni
benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità, o anche i prestimoni, o quelle
che sono dette porzioni prestimoniali, anche prima che si rendano vacanti,
naturalmente senza pregiudizio del culto divino e di quelli che le hanno.
Ciò abbia luogo
anche se i benefici sono riservati. Né queste unioni ed aggiunte potranno esser
sospese o impedite in alcun modo per la rinuncia degli stessi benefici; ma
sortiranno assolutamente il loro effetto, non ostante qualsiasi vacanza, -
anche nella curia romana -, e qualsiasi costituzione.
I possessori dei
benefici, delle dignità, dei personati, e di tutti e singoli quegli enti che
sono stati nominati poco fa, siano costretti dai vescovi a pagare questa
porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri mezzi del diritto, non
solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per caso pagare ad altri da
questi frutti, ritenendo, tuttavia, "pro rata" quanto essi dovranno
pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se lo crederanno,
dell’aiuto del braccio secolare. Tutto ciò, - per quanto riguarda tutte e
singole le prescrizioni suddette - non ostante qualsiasi privilegio, esenzione
(anche se dovessero richiedere una deroga particolare), consuetudine, anche
immemorabile, appello, citazione, che avesse forza di impedire l’esecuzione.
Nel caso, poi, che,
mandate ad effetto queste unioni, - o anche in altra maniera - il seminario in
tutto o in parte venga a trovarsi provvisto, allora la porzione detratta ai
singoli benefici, come descritto sopra, sarà condonata in tutto o in parte dal
vescovo, come la cosa esigerà.
Se in questa erezione
e conservazione del seminario i prelati delle chiese cattedrali e delle altre
chiese maggiori fossero negligenti e si rifiutassero di pagare la loro
porzione, l’arcivescovo dovrà riprendere severamente il vescovo, il sinodo
provinciale dovrà riprendere l’arcivescovo e quelli a lui superiori e
costringerli a fare tutto ciò che è stato detto e farà in modo, con ogni
diligenza, che quest’opera santa e pia, dovunque si possa, venga realizzata.
Il vescovo, poi, si
faccia fare ogni anno una relazione sui redditi di questo seminario, presenti
due membri del capitolo ed altre due persone scelte dal clero della città.
Inoltre, perché con minore spesa si possa provvedere all’istituzione di tali
scuole, il santo sinodo stabilisce che i vescovi, gli arcivescovi, i primati e
gli altri ordinari costringano e spingano in ogni modo - anche col togliere
loro i frutti - quelli che hanno cattedre di insegnamento oppure l’ufficio di
lettore o di insegnante, ad insegnare in queste scuole a quelli che devono
essere istruiti: personalmente se sono capaci, altrimenti per mezzo di
sostituti adatti, scelti da loro stessi e approvati dagli ordinari. Se a
giudizio del vescovo questi non fossero degni, nominino un altro che sia degno,
senza alcun diritto di appello. Se fossero negligenti nel far ciò, lo nomini lo
stesso vescovo. Essi insegneranno quello che al vescovo sembrerà opportuno.
Per l’avvenire, poi,
gli uffici e dignità attinenti all’insegnamento non siano conferiti se non ai
dottori o ai maestri, o ai licenziati in sacra scrittura o in diritto canonico
o a persone idonee e disponibili ad adempiere questo ufficio personalmente.
Ogni provvista fatta in modo diverso sia nulla ed invalida. Tutto ciò, non
ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Se poi in qualche
provincia le chiese fossero tanto povere, da non potersi erigere, in qualcuna,
il collegio, il sinodo provinciale o il metropolita con i due suffraganei più
anziani farà in modo che nella chiesa metropolitana o nella chiesa più comoda
della provincia, con i frutti di due o più chiese - in ciascuna delle quali il
collegio non potrebbe essere facilmente costituito - vengano eretti uno o più
collegi, come giudicherà opportuno, dove i fanciulli di quelle chiese siano
educati.
Nelle chiese,
invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo potrà avere uno o più seminari,
come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno dipendere in tutto e per tutto
da quello eretto e costituito nella città.
Per ultimo, se per
le unioni, per la tassazione o assegnazione e incorporazione delle porzioni o
per qualsiasi altro motivo, sorgesse qualche difficoltà, per cui la
costituzione e la conservazione di questo seminario potrebbe esserne impedita o
resa difficile, il vescovo e i deputati per questo problema o il sinodo
provinciale, a seconda degli usi della regione, della qualità delle chiese e
dei benefici, - limitando anche o aumentando quanto sopra abbiamo prescritto,
se fosse necessario - potranno determinare e prendere ogni singolo
provvedimento che sembrerà necessario ed opportuno al felice progresso di
questo seminario.
Decreto sul giorno della futura sessione e sulle materie che
in essa saranno trattate.
Lo stesso sacrosanto
sinodo Tridentino indice la prossima futura sessione per il giorno sedici del
mese di settembre. In essa si tratterà del sacramento del matrimonio e di altri
argomenti, se vi saranno questioni relative alla dottrina della fede, che
possano essere portate a conclusione. Si tratterà anche delle provviste dei
vescovati, delle dignità e degli altri benefici ecclesiastici e dei diversi
articoli della riforma.
QUI tutti i documenti del concilio tridentino